L’atto di precetto è un atto formale previsto dal Codice di Procedura Civile che precede, nella maggior parte dei casi, e l’avvio dell’esecuzione forzata. Viene utilizzato dal creditore per intimare al debitore di adempiere al pagamento di una somma dovuta sulla base di un titolo esecutivo.
Capire come funziona un atto di precetto, quando viene utilizzato e cosa accade in caso di mancato pagamento aiuta a leggere con maggiore consapevolezza la propria situazione.
In cosa consiste un atto di precetto?
L’atto di precetto è un atto previsto dall’art. 480 del Codice di Procedura Civile. Con questo documento il creditore invita formalmente il debitore a effettuare il pagamento entro un termine stabilito dalla legge, che non può essere inferiore a 10 giorni dalla notifica dell’atto. Il precetto deve indicare in modo chiaro l’importo richiesto, comprensivo di capitale, interessi e spese, e può essere emesso sulla base di qualsiasi titolo esecutivo previsto dalla legge.
Quando viene notificato un atto di precetto
L’atto di precetto viene notificato quando il creditore è già in possesso di un titolo esecutivo valido e intende avviare la fase finale del recupero crediti.
Può essere notificato, ad esempio, dopo:
- una sentenza di condanna al pagamento
- un decreto ingiuntivo esecutivo
- altri titoli esecutivi previsti dalla legge
Differenza tra atto di precetto e decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal giudice che richiede al debitore di pagare una somma di denaro. Il debitore può presentare opposizione entro i termini previsti dalla legge. Decorso il termine previsto dalla legge senza opposizione, oppure quando il decreto è dichiarato provvisoriamente esecutivo, il creditore può procedere con le successive attività di recupero.
L’atto di precetto, invece, è un passaggio successivo: si tratta di una comunicazione formale con cui viene richiesto il pagamento prima dell’eventuale avvio di procedure esecutive come il pignoramento.
Cosa succede se non si paga dopo aver ricevuto l’atto
Se il pagamento non viene effettuato entro i 10 giorni indicati nell’atto di precetto, il creditore può avviare una procedura esecutiva per il recupero del credito. Le principali modalità previste dalla legge includono il pignoramento di beni mobili o immobili e il pignoramento presso terzi, ad esempio su conti correnti o stipendi, nel rispetto delle modalità e delle garanzie previste dalla legge.
Opposizione all’atto di precetto
Il debitore ha la possibilità di contestare l’atto di precetto attraverso uno strumento chiamato opposizione al precetto.
Le principali forme sono:
- opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): quando si contesta il diritto del creditore a procedere (ad esempio debito già pagato o inesistente)
- opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): quando si contestano vizi formali dell’atto
L’opposizione deve essere proposta entro termini precisi. L’opposizione non sospende automaticamente l’esecuzione, ma può essere disposta dal giudice nei casi previsti dalla legge.
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