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L’ufficiale giudiziario svolge il compito di notificare atti processuali e di porre in essere le sentenze giudiziarie. Quali azioni gli sono permesse dalla legge? Quando agisce e, soprattutto, cosa non può fare un ufficiale giudiziario?

Chi è un ufficiale giudiziario?

L’ufficiale giudiziario, secondo la legge italiana, è un funzionario e pubblico ufficiale della pubblica amministrazione italiana. Il suo ruolo è essenziale nel garantire che le decisioni giudiziarie vengano attuate e che i diritti riconosciuti dal sistema giuridico vengano effettivamente tutelati.

Nel concreto, i compiti di un ufficiale giudiziario sono:

  •  notificare atti processuali, siano essi civili oppure penali
  • eseguire le sentenze emesse da un giudice.

A disciplinare le sue azioni ci sono il DPR n. 1229 del 15/12/1959 e i Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Quali sono i compiti di un ufficiale giudiziario?

Di base è un funzionario incaricato di dare esecuzione alle decisioni del tribunale, assicurando il rispetto delle leggi e dei diritti delle parti coinvolte nel processo. Tra i suoi compiti si indicano:

  • notifiche di atti giudiziari: una delle principali funzioni dell’ufficiale giudiziario è notificare gli atti giudiziari e stragiudiziali, così da garantire che le parti coinvolte, ad esempio debitore e creditore, siano informate degli atti processuali. Atti quali citazioni, decreti, sentenze e altri documenti di rilievo
  • esecuzioni forzate: questa figura è responsabile dell’attuazione delle esecuzioni forzate. Questo include il pignoramento di beni mobili, immobili e crediti, nonché l’esecuzione di sfratti e la consegna o il rilascio di beni
  • valutazione dei beni e loro vendita: in seguito al pignoramento, l’ufficiale giudiziario si occupa di valutare i beni e venderli in un’asta, a favore del creditore
  • assistenza nell’esecuzione delle sentenze: fa sì che avvenga l’esecuzione delle sentenze civili, ad esempio, nel recupero crediti o nell’attuazione di obblighi specifici imposti dal tribunale
  • redazione di verbali e relazioni: durante le attività di notifica o di esecuzione, l’ufficiale giudiziario redige verbali che attestano le operazioni svolte e i risultati ottenuti, producendo di fatto documentazione ufficiale che può essere utilizzata in sede giudiziaria
  • attività di mediazione e conciliazione: in alcuni casi, può svolgere un ruolo di mediazione tra le parti per risolvere controversie senza la necessità di proseguire con l’esecuzione forzata.

Cosa non può fare?

Un ufficiale giudiziario non può esercitare alcuna forma né di costrizione né di violenza, anche di fronte all’opposizione del debitore o del soggetto destinatario del provvedimento del giudice. Ad esempio, se un inquilino abusivo non apre la porta di casa, l’ufficiale giudiziario non può sfondarla a calci ma deve adottare altre procedure previste dalla legge.

Inoltre, ci sono beni che non possono essere pignorati, come quelli ritenuti indispensabili per la vita e l’integrità morale e fisica dell’individuo, a meno che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato. Ad esempio, letti, abbigliamento e alimenti generalmente non sono soggetti a pignoramento.

Infine, non può agire in autonomia, ma deve sempre seguire quanto stabilito dall’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, rispettando le procedure legali.

Cosa può fare quando non trova nessuno in casa?

Quando un ufficiale giudiziario si reca presso l’abitazione di una persona per notificare un atto e non trova nessuno, segue una procedura definita dall’art. 140 c.p.c.:

  • ricerca del destinatario: deve cercare di consegnare l’atto personalmente al destinatario. Se la persona si trova in un luogo diverso ma comunque nel comune di residenza o di sede dell’ufficio giudiziario, l’ufficiale può arrivare in quel luogo per la notifica
  • avviso di ritiro: se non trova nessuno, deve lasciare un avviso nella casa del destinatario. Questo avviso informa il destinatario che l’atto si trova presso l’ufficio dell’ufficiale giudiziario e indica orario e giorno in cui si può ritirarlo. Inoltre, l’avviso deve essere affisso in modo sicuro alla porta dell’abitazione o su un portone di accesso all’edificio
  • deposito dell’atto: se il destinatario non ritira l’atto entro il termine di 10 giorni dall’avviso, l’ufficiale giudiziario procede al deposito dell’atto presso la cancelleria del tribunale o, se la legge lo prevede, presso un ufficio diverso. In questo caso, si ritiene che la notifica sia stata effettuata al momento del deposito dell’atto
  • comunicazione al destinatario: oltre a lasciare l’avviso di passaggio, l’ufficiale giudiziario deve inviare, entro un giorno dal deposito, una raccomandata con ricevuta di ritorno al destinatario per informarlo del deposito dell’atto
  • notifica a persona diversa: se nell’abitazione si trova una persona idonea per legge a ricevere la notifica, ad esempio un familiare convivente o una persona addetta alla custodia dell’immobile, l’ufficiale giudiziario può consegnare l’atto a questa persona, a condizione che non sia minore o incapace.

Come opporsi ad un ufficiale giudiziario?

Opporsi alle azioni di un ufficiale giudiziario è possibile, ma bisogna farlo in un modo appropriato, ovvero nei termini di legge e con le giuste informazioni su come agire.

La prima cosa da fare è chiedere di fornire spiegazioni dettagliate sul motivo della sua presenza e una copia dell’atto giudiziario che sta eseguendo. Se, dopo avere letto con attenzione il documento, si ritiene che l’azione sia ingiustificata o illegale, ci si può rivolgere ad un avvocato, che potrà studiare la situazione e indicare le azioni da compiere.

Se l’azione è un’esecuzione o un pignoramento, ci si può opporre formalmente presso il tribunale che ha emesso l’ordine, entro i termini previsti dalla legge, che sono di 20 giorni dalla notifica dell’atto. È anche possibile chiedere una sospensione cautelare dell’esecuzione mentre si contesta l’ordine, per prevenire danni imminenti.

Nel caso in cui si ritenga possibile una soluzione amichevole, si può tentare di negoziare direttamente con il creditore una sospensione dell’azione o un accordo di pagamento. Bloccare fisicamente un ufficiale giudiziario o non rispettare all’ordine giudiziario può portare a conseguenze legali serie, come essere accusati di resistenza a pubblico ufficiale.

Per questa ragione, ogni forma di opposizione deve essere gestita attraverso vie legali e con l’assistenza di un avvocato qualificato.

 

 

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