La messa in mora è una richiesta in forma scritta che il creditore invia al debitore. Con questa richiesta viene intimato l’adempimento di una obbligazione, ad esempio il pagamento di un debito o di un prestito, entro uno specifico arco di tempo. Scaduto questo tempo, il creditore potrà avviare un’azione legale per il recupero del credito.
Solitamente, viene inviata una lettera di messa in mora quando un debitore non ha restituito nei tempi stabiliti l’importo di un mutuo, prestito o finanziamento. Va precisato che l’invio della messa in mora non è sempre necessario affinché il debitore sia considerato inadempiente. La sua funzione principale è quindi evitare che una eventuale prescrizione renda il credito non più esigibile da parte del creditore.
L’invio di una messa in mora ha effetti giuridici significativi. Innanzitutto, interrompe il decorso della prescrizione: il creditore ha quindi il suo credito ancora esigibile. Inoltre, rende il debitore responsabile per i danni dovuti dal ritardo nell’adempimento, come previsto dagli articoli 1221 e 1223 del Codice Civile. In pratica, il debitore dovrebbe risarcire il creditore per eventuali perdite subite a causa del mancato o ritardato pagamento.
La messa in mora non sempre è necessaria. Secondo l’articolo 1219 del Codice Civile, ci sono situazioni in cui il debitore è automaticamente considerato in mora senza bisogno di un’intimazione formale. Ad esempio:
- si è di fronte ad un illecito
- se il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere
- quando il termine è scaduto e la prestazione deve essere svolta presso il domicilio del creditore.
Come avviene la notifica della messa in mora?
La lettera di messa in mora può essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con pec, ovvero posta elettronica certificata, che ha lo stesso identico valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno.
A regolare dal punto di vista legale la messa in mora, c’è l’articolo 1219 del Codice Civile, come anticipato, e seguenti.
Si può aggiungere, inoltre una distinzione tra messa in mora e diffida ad adempiere, poiché hanno finalità diverse. La messa in mora è un sollecito formale che intima al debitore di adempiere all’obbligazione, avvertendolo delle possibili conseguenze legali in caso di inadempimento.
La diffida ad adempiere, secondo l’articolo 1454 del Codice Civile, è utilizzata per risolvere un contratto in caso di inadempimento. Con la diffida, il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, avvertendolo che, in caso contrario, il contratto si intenderà risolto di diritto.
Cosa contiene la messa in mora?
Generalmente, una lettera di messa in mora deve includere:
- intestazione e dati del mittente e del destinatario: chiaramente identificabili con i rispettivi dati personali o aziendali
- oggetto della lettera: deve indicare che si tratta di una messa in mora
- riferimento al contratto o all’obbligazione: è necessario specificare il contratto, il documento o la situazione a cui si fa riferimento
- descrizione del mancato adempimento: occorre descrivere con precisione in cosa consiste il mancato adempimento. Pagamento non eseguito o una consegna non avvenuta
- importo del debito, se applicabile: se si tratta di una somma di denaro è importante specificare l’importo esatto
- avvertimento delle conseguenze: la lettera deve chiaramente indicare le conseguenze che il debitore affronterà in caso di mancato pagamento
- termine entro il quale il debito deve essere saldato: la lettera deve dare un termine preciso, di norma non inferiore ai 15 giorni
- modalità con cui si richiede l’adempimento: occorre indicare come deve avvenire il pagamento, ad esempio tramite bonifico bancario, o consegna di un bene
- data e luogo di emissione della lettera: servono ad attestare il momento e il luogo in cui la richiesta di adempimento è stata formalizzata
- firma del mittente: una firma del creditore o del suo rappresentante legale è essenziale per dare validità alla comunicazione. La firma può essere anche digitale.
Cosa succede se non pago dopo la messa in mora?
Se il debitore si ritrova a non adempiere quanto indicato in una lettera di messa in mora, solitamente si presentano le seguenti conseguenze:
- ingiunzione di pagamento. In questo caso, dal momento in cui viene depositato il ricorso nelle sedi competenti, trascorrono 40 giorni che, in base all’articolo 641 del Codice di Procedura Civile, possono essere ridotti a 10 o aumentati ad un massimo di 60
- pignoramento. Il pignoramento può avvenire in un arco di tempo variabile, solitamente tra i 4 e i 6 mesi dall’emissione del titolo esecutivo. Possono essere pignorati sia i beni mobili, come conti correnti ad esempio, gioielli oppure macchine, quanto i beni cosiddetti immobili, come terreni o case
- cessione del credito. È altrettanto possibile che l’istituto di credito o la finanziaria cedano il debito non pagato a società di recupero crediti.
Quando non si è restituita una certa somma di denaro ad una banca o ad una finanziaria, si viene segnalati come soggetti con ritardi nei pagamenti presso il CRIF, la Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria.
Cosa si fa dopo la messa in mora?
Se, dopo la messa in mora, il debitore non salda il proprio debito né fornisce una risposta, il creditore può chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo.
In primo luogo, tale decreto diventa un titolo esecutivo, che consente al creditore di avviare azioni legali per il recupero del credito.
Tra queste azioni vi è il pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore, che possono essere confiscati e venduti all’asta per soddisfare il credito.
Anche il conto bancario del debitore può essere congelato, impedendogli di utilizzare i propri fondi. Inoltre, il creditore può richiedere il pignoramento della retribuzione o della pensione, con una trattenuta diretta alla fonte fino al completo pagamento del debito.
Le azioni esecutive non solo limitano la capacità del debitore di gestire le proprie finanze quotidiane, ma possono anche avere ripercussioni a lungo termine, come l’iscrizione nei registri dei cattivi pagatori, rendendo difficile l’accesso al credito in futuro.
Quanto dura la costituzione in mora?
La messa in mora non prevede una durata fissa e predeterminata. In genere, viene stabilito un termine di 15 giorni entro il quale il debitore è tenuto ad adempiere all’obbligazione, ma questo periodo può variare in base alla natura dell’accordo o del contratto in questione.
Pertanto, i 15 giorni rappresentano solo una scadenza indicativa, che può essere modificata a seconda delle specifiche circostanze e delle esigenze legate alla prestazione.
Come gestire una messa in mora?
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